La comunicazione delle iscrizioni al Registro Generale delle notizie di reato consente di sapere se il proprio nome risulta iscritto in qualità di indagato o di persona offesa per reati commessi SOLO IN BERGAMO E PROVINCIA. Finché il procedimento è in fase di indagine, (art. 335, comma 3, e 110 bis Disp.Att., codice procedura penale), è possibile sapere:
- il numero di iscrizione al Registro Generale delle notizie di reato;
- il nome del magistrato titolare delle indagini;
- il nome dell’indagato o della persona offesa;
- il reato per il quale si svolgono le indagini;
- la data del fatto.
Occorre presentare una richiesta compilando l'apposito modulo ed attendere la risposta, che normalmente si ottiene in media entro dieci – quindici giorni.
La sola parte offesa da reato ed il proprio difensore con nomina, possono ottenere informazioni, depositando apposita istanza (vedi modulistica) circa lo stato del procedimento ai sensi degli art. 335 co. 3 ter c.p.p. e 110 Disp. Att. c.p.p. decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia/querela (allegare copia denuncia/querela con il timbro della data di deposito).
Per i difensori, in ottemperanza al D.M. del 4 Luglio, le richieste dovranno essere inviate esclusivamente tramite portale deposito atti penali (PDP), utilizzando i moduli preposti e presenti in alto su questa pagina, con nomina e documento d’ identità dell’assistito ed indicando un indirizzo di posta certificata. La trasmissione della comunicazione avverrà utilizzando la medesima posta certificata.
Per gli utenti privati la richiesta deve essere presentata e ritirata presso il palazzo della Procura di Bergamo, sportello unico, stanzone piano terra.
E’ possibile agli aventi diritto poter richiedere le notizie sopra esposte risultanti nei registri della Procura di Bergamo anche a mezzo posta (allegando busta affrancata con indirizzo di spedizione come indicato sul documento di identità) inviando il modulo di richiesta compilato (vedi modulistica) e allegando:
se depositata dalla persona offesa: copia del documento d'identità e copia denuncia/querela con data presentazione/deposito;
se depositata dall' indagato: copia del verbale d’identificazione, copia del documento d'identità;
se depositato da difensore: atto nomina difensore oltre i documenti di cui sopra.
La comunicazione delle eventuali iscrizioni è subordinata all’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero titolare delle indagini, che può o meno autorizzare, in relazione alle necessità investigative. Non è possibile stabilire un termine massimo o minimo entro il quale ottenere la comunicazione perché l’autorizzazione può essere data solo dal titolare delle indagini, quindi potrebbe accadere di dover attendere più tempo. Questo tipo di comunicazione, pertanto, non può essere richiesta con urgenza.
L’ufficio risponde con una comunicazione di segreteria che indica se vi siano o meno,“iscrizioni suscettibili di comunicazione”. Nella comunicazione non compaiono le iscrizioni per le quali sia già terminata la fase delle indagini preliminari (con richiesta di definizione rinvio o citazione a giudizio, decreto penale, provvedimento archiviazione) o gli atti siano stati trasferiti ad altro ufficio per competenza. In questi ultimi casi l’attestazione reciterà: “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
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